LEGGE SULLA RACCOLTA DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA
LEGGE 1
febbraio 2006, n. 3.
REGIONE SICILIANA
Testo integrale tratto dalla
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Disciplina
della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei
spontanei.
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente
legge:
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la
salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del
patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia
locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla
disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della
vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2.
Raccolta e
autorizzazioni
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso
del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta
su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli
interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti
ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a
quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro
30,00 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la
raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare
di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un
costo fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a
soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina
per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di
iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente
necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00
annuali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per
la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte
dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è
adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa
competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché
accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta
giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è
subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di
formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo
costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un
micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle
associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi
rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine
di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel
territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi
stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del
presente comma.
Art. 3.
Proprietari e
conduttori di fondi
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso
non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1,
limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o
comunque da essi condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che
vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad
apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non
superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art. 4.
Modalità di
raccolta
1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti
all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia
superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi
tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le
caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione
della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde
consentire la diffusione delle spore.
5. E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del
genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è
consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea
del velo generale che ne permette l'identificazione.
6. E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le
specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche
maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato
umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale
superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e
l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del
terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per
le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale
ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5.
Divieti
1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di
riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente
interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare
valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione
dei parchi eventualmente competenti.
3. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle
aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei
soli giorni di silenzio venatorio.
Art. 6.
Sospensioni
temporanee
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta
delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli
studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la
raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la
raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno
prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente
pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
Art. 7.
Iniziative
scientifiche
1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per
comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono
rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende
unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi
scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi,
limitatamente alla durata delle predette iniziative.
Art. 8.
Autorizzazione
ai non residenti in Sicilia
1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi
dal Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e
consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi
al giorno.
Art. 9.
Divulgazione e
contributi
1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui
all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta
alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela
dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza
ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche
concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la
realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione
e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei
prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e
dell'ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base
alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e
organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente
legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni
di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli
organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle
guardie venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli
enti di gestione delle predette aree.
Art. 11
Sanzioni
amministrative
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con
provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente
per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e
dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di
recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro
100,00 a euro 300,00;
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino
a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la
sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La
sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente
il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro
300,00;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di
recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00
a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei
funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima
provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la
sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca
dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la
confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla
misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario
eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di
beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati
alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha
eseguito il controllo.
Art. 12.
Disposizioni
transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative
della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le
disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei
spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le
disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente
legge.
Art. 13.
Ripartizione
delle entrate
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono
destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla
Regione e per il 20 per cento alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art.
1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati."
ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 13 settembre 1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati." ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 908
"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 agosto 2004.
D.D.L. n. 812
"Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di
funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello,
Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 marzo 2004.
D.D.L. n. 6
"Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 settembre
2001.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27
settembre.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre
2005.
Relatore: Oddo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 339 del 20 dicembre 2005 e n.
341 del 21 dicembre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.267) |
Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la
raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia
Legge
regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2.
DIRETTIVA ASSESSORIALE 14
giugno 2007.
L'ASSESSORE PER
L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in materia
di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati";
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "Disciplina
della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei
spontanei";
Emana la seguente
direttiva:
Art. 1
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Il tesserino previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1
febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all'allegato
A), di colore verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve
contenere:
1) numerazione progressiva;
2) data di rilascio;
3) dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4) Foto del titolare;
5) indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale,
professionale o per fini scientifici);
6) indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni previste
per i trasgressori;
7) spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle infrazioni
rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni
quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla
vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento
di riconoscimento.
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla raccolta di funghi
in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della
disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006, subordinatamente al
versamento del corrispettivo annuale stabilito.
Art. 2
Richiesta rilascio tesserino
Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di residenza con
domanda (allegato B); nell'ipotesi di domanda presentata da minorenne,
la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria
potestà. L'istanza deve essere corredata da:
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento
di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi
iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio
conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in
possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso
devono essere fornite;
2) due Foto formato tessera;
3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della
categoria del raccoglitore.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa
integrazione del proprio reddito;
b) imprenditori agricoli professionali;
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
d) soci di cooperative agricolo-forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini
scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, il comune
competente invita il richiedente ad effettuare il versamento del
contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite.
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento del
contributo annuale, il comune provvede al rilascio del tesserino.
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del
raccoglitore e l'indicazione: "autorizzazione raccolta funghi epigei
spontanei". Il periodo di validità annuale decorre dalla data del
pagamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e il 30%
delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di
contributo annuale, nell'anno precedente, rispettivamente, alla
provincia regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità
indicate dagli enti destinatari.
Art. 3
Procedure per il rilascio
Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa
tramite la quale espletare l'attività istruttoria per il rilascio dei
tesserini, disciplinare il relativo procedimento amministrativo ed
individuarne il responsabile.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio competente
deve completare il procedimento istruttorio e comunicare
all'interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a
richiedere il versamento del relativo contributo annuale;
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall'ufficio competente dietro
presentazione di copia del versamento del contributo annuale.
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può
accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i
requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria
di raccoglitore.
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte le
autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi della legge
regionale n. 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad ogni anno solare
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31
marzo dell'anno successivo.
Art. 4
Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato
Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda (allegato C)
corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale;
i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale devono
altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla
categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello
spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del
tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al comune competente
con domanda (allegato D) corredata di:
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento
o furto del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 Fotografie formato tessera;
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;
- ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere chiaramente
specificato: "rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei
spontanei".
Art. 5
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per
fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio
regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.
L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità
annuale, conforme al modello allegato E), con le medesime modalità
previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla
raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni
della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all'accertamento
del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle
richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati
dalla presentazione dell'attestato di idoneità di cui all'art. 2, punto
1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di
pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 8 della
legge regionale n. 3/2006, tramite l'apposizione di una timbratura nello
spazio apposito.
Art. 6
Corsi di formazione
I corsi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006
sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti
individuati dalla norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall'Assessorato, al quale enti o associazioni
organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30 giorni
prima della data prevista per l'inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.
Art. 7
Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo
regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione
delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo
all'applicazione delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo
il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della medesima. |